Abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari

Produzione e commercio vegetali

Il Piano d’azione nazionale (PAN) emanato con Decreto 22 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, ed entrato in vigore il 13 febbraio 2014, prevede a partire dal 26 novembre 2014 sostanziali modifiche alle procedure per ottenere l’abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, comunemente nota come “patentino fitosanitario”.

  • Entro un anno, ovvero a decorrere dal 26 novembre 2015, devono possedere il certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari tutti coloro che acquistano e manipolano (conservazione, preparazione della miscela, distribuzione, pulizia delle irroratrici, smaltimento) prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.
  • Sono esentati coloro che acquistano prodotti fitosanitari per uso non professionale (Decreto n.33 del 22/01/2018), ovvero prodotti per la difesa delle piante ornamentali utilizzati in ambito domestico (PFnPO) e per le piante edibili coltivate in forma amatoriale (orto famigliare PFnPE).
  • Il “patentino” deve riportare i dati anagrafici, la foto, la data di rilascio e quella di scadenza.
  • Il patentino è valido per 5 anni ed alla scadenza deve essere rinnovato secondo la procedura sotto indicata. I patentini rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni ed alla scadenza saranno rinnovati con le nuove regole.
  • Chi è in possesso dell’abilitazione alla vendita o alla consulenza può richiedere automaticamente il rilascio ed il rinnovo del patentino senza ulteriori adempimenti.
  • Dal 26 novembre 2014 il patentino viene rilasciato secondo la seguente casistica:
    • Maggiorenne non in possesso dei seguenti titoli di studio: diplomi di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie: corso di 20 ore ed esame finale a cura dell’Autorità territorialmente competente in materia di agricoltura (l’interessato o l’Ente formatore deve trasmettere attestato di partecipazione con frequenza non inferiore al 75%);
    • Maggiorenne in possesso dei seguenti titoli di studio: diplomi di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie: esame finale a cura dell’Autorità territorialmente competente in materia di agricoltura.
  • Dal 26 novembre 2014 il patentino viene rinnovato secondo la seguente casistica:
    • Attestazione di frequenza (“Attestato di aggiornamento”) al corso od alle iniziative di aggiornamento (12 ore) per tutti, in possesso o meno dei titoli di studio sopra elencati (l’interessato o l’Ente formatore deve trasmettere attestato di aggiornamento con frequenza non inferiore al 75%);
    • Non esiste più quindi la procedura semplificata per coloro in possesso di titoli di studio nelle discipline agrarie e forestali.

– L’autorità competente (Provincia) può sospendere o revocare il patentino qualora il titolare dello stesso adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle normative in vigore riguardanti i prodotti fitosanitari e nel caso in cui il titolare dell’azienda reiteri la violazione dell’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti (quaderno di campagna).

La Regione Emilia Romagna ha chiarito, mediante l’emanazione di un apposito documento tecnico, alcune situazioni pratiche che si possono verificare nelle aziende agricole per quanto riguarda il possesso del patentino e il ricorso al contoterzista per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari. 

In occasione del Convegno pubblico “Strumenti per l’applicazione in Emilia-Romagna della Direttiva comunitaria sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” tenutosi in Regione a Bologna nel marzo 2014, è stata presentata la seconda edizione (2014) della guida “Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari” aggiornata in base alle nuove normative europee; essa costituisce la base di studio per i corsi di formazione per il rilascio ed il rinnovo del patentino. E’ possibile scaricare la guida dal sito internet http://www.dinamica-fp.it/ .

Ogni cittadino maggiorenne può richiedere il patentino inoltrando domanda all’Ente preposto, ovvero all’Assessorato competente in materia di agricoltura dell’Amministrazione provinciale di residenza.

I moduli per la richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari si possono scaricare sul sito internet della Regione Emilia Romagna, o ritirarli recandosi direttamente presso il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, in Piazzale Barezzi, 3 (rif. Daniela Donnini), mentre i corsi di formazione e di aggiornamento per il rilascio e per il rinnovo del patentino fitosanitario sono organizzati dalle seguenti società:

Agriform Scarl (Via Pomponio Torelli, 17, 43123, Parma), Tel 0521/244785, e-mail info@agriform.net, sito internet http://www.agriform.net/.

DINAMICA Soc. Cons. a r.l. (Strada dei Mercati, 9, 43126 Parma), Tel. 0521/1554165, e-mail PR@dinamica-fp.it, sito internet https://www.dinamica-fp.com/index.php/parma.