Accesso civico generalizzato

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Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo 33/2013: favorisce la libertà di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Chi può fare richiesta

L’accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati, informazioni e documenti ulteriori, detenuti dal Consorzio, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

L’Amministrazione potrà comunque valutare – in caso di richieste eccessivamente onerose – di richiedere all’interessato un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD). La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporti forniti dal richiedente (ad esempio: CD o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

Modulo_accesso_civico_unico_2021.pdf

Modulo_accesso_civico_unico2021.doc 

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 5, comma 2 e art. 5 bis.

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e di limiti.

Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 /2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

 

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10/06/2021 13:37