NORME PER LO SVILUPPO, L’ESERCIZIO E LA TUTELA DELL’APICOLTURA IN EMILIA- ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Sul B.U.R. 04/03/2019, n. 64, è stata pubblicata la nuova Legge Regionale 04/03/2019, N.2, relativa allo sviluppo, esercizio e tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna, che abroga la legge regionale 25 Agosto 1988, N. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, N. 29 e 5 aprile 1995, N. 18.
Particolare rilevanza assumono i primi 2 comma dell’Art.8 che si riportano integralmente:
Art. 8 “Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti”
- Al fine di salvaguardare le api e l’entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.
- I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all’interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.
Testo integrale della LEGGE REGIONALE N.2 del 04/03/2019.pdf
Testo del B.U.R.E.R.T. n. 64 con relativi ordini del giorno.pdf