Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/2031, è stato modificato il regime fitosanitario europeo e, di conseguenza, sono state modificate le regole e gli adempimenti a carico degli operatori.
Per alcune categorie di operatori professionali non è prevista la registrazione al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali), ma è obbligatorio essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario (nella regione Emilia-Romagna denominato “Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni”) ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
Tali categorie sono:
i vivaisti che producono e commercializzano piccole quantità di piante e prodotti vegetali destinati esclusivamente ad utilizzatori finali attraverso la vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, i mercati agricoli o altri mercati locali situati nella regione ove ha sede l’OP.
ATTENZIONE: Dal 10 febbraio 2022 con l’adozione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio fitosanitario nazionale, i produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione situati nelle relative zone di produzione, sono registrati al RUOP dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale, secondo le disposizioni di cui al CAPO VII del d.lgs. 19/2021.
Requisiti per ottenere l’autorizzazione:
iscrizione alla Camera di Commercio
iscrizione all’anagrafe agricola. Ogni impresa deve rivolgersi a un CAA privato per la creazione del proprio fascicolo elettronico e darne successivamente comunicazione al Servizio fitosanitario per poter dar corso alla pratica autorizzativa. CAA attivi nella Regione Emilia-Romagna.
certificazione antimafia.
La richiesta di autorizzazione deve essere compilata sull’apposito modulo (allegato 2), accompagnata da:
Allegato 3 (debitamente compilato)
certificazione antimafia (autocertificazione e richiesta)
fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale
La domanda deve essere presentata dagli interessati al Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni prima di iniziare l’attività.
In caso di presentazione della domanda cartacea presso gli uffici del Settore fitosanitario e difesa delle produzioni, o tramite Racc. A/R, alla domanda deve essere apposta una marca da bollo del valore legale in corso; deve essere inoltre allegata (ma non apposta) un’altra marca da bollo che sarà applicata sull’autorizzazione che verrà rilasciata.
In caso di presentazione della domanda tramite PEC all’indirizzo omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it occorre applicare sul modulo di domanda entrambe le marche da bollo, annullarle negli appositi spazi scrivendo a penna, su ogni marca e su parte del foglio, la data di invio della domanda e allegare l’apposito modulo di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’allegato 2.
I soggetti autorizzati vengono iscritti al Registro regionale dei produttori istituito presso la struttura fitosanitaria regionale.
L’autorizzazione fitosanitaria è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione del numero di partita IVA.
La cessata attività deve essere comunicata al Settore fitosanitario e l’autorizzazione fitosanitaria deve essere restituita.
Diverso il caso delle autoproduzioni, cioè della produzione di materiali di moltiplicazione da parte delle aziende agricole, destinati esclusivamente all’utilizzo aziendale. Anche in questo caso occorre darne comunicazione al Settore Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, utilizzando la modulistica disponibile nella pagina dedicata all’ Autoproduzione.
Per maggiori informazioni, si rimanda a: