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Notifica cartella di pagamento tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: in base alla convenzione attualmente in essere con l’Agenzia delle Entrate Riscossione non è possibile inviare l’avviso bonario tramite posta elettronica o posta elettronica certificata
Anno di Ruolo 2024
Sono obbligatoriamente consorziati i proprietari e/o usufruttuari dei terreni con Reddito Dominicale.
La contribuzione si applica ai terreni compresi nella circoscrizione del Consorzio, corrispondente alla Provincia di Parma.
Il Consorzio acquisisce annualmente, nel mese di gennaio, i dati catastali dall’Agenzia Entrate – Servizi Catastali di Parma (ex Catasto) e la formazione dell’elenco dei contribuenti, avviene mediante elaborazione con sistemi informatici, nei modi e nelle forme previste dalla Legge (D.Lgs. 46/1999).
Gli importi a ruolo per l’anno di riferimento sono relativi al periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il “Contributo difesa fitosanitaria” (Codice 598) è un contributo obbligatorio per proprietari e/o usufruttuari di terreni ed è commisurato al Reddito Dominicale, come determinato ai fini delle imposte sui redditi; la misura di tale contribuzione viene deliberata annualmente dalla Commissione Amministratrice del Consorzio che può determinare altresì esenzioni territoriali.
Relativamente all’anno 2024 la Commissione Amministratrice del Consorzio Fitosanitario Prov.le di Parma, con delibera n. 216.8 del 29/11/2023, sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta della Regione Emilia-Romagna, ha determinato:
- di non modificare le esenzioni territoriali in atto e quindi di non assoggettare a contributo consortile il Reddito Dominicale dei terreni siti nei Comuni montani di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi;
- di mantenere invariata la base imponibile escludendo dal pagamento i contribuenti che hanno un reddito dominicale uguale o inferiore a € 98,13 (uguale o inferiore a € 176,63 come da rivalutazione ai fini fiscali);
- di mantenere per l’anno 2024 invariata l’aliquota consortile al 2,50% del Reddito Dominicale rivalutato ai fini fiscali dell’80% ai sensi della L.R. n.13 del 24/06/2002 art.3.
- di applicare la cartella minima di € 14,00 per tutti i ruoli di riscossione inferiori a tale importo.
Il contributo, arrotondato ai sensi dell’art. 1 comma 166 Finanziaria 2007 e le relative modalità di calcolo, si possono così determinare:
=> Imponibile totale pari al R. D. rivalutato dell’80% x 2,5% aliquota consortile
– dal pagamento sono esclusi i contribuenti che hanno un Reddito Dominicale rivalutato uguale o inferiore a € 176,63 (€ 98,13 + 80%)
– ai Redditi Dominicali rivalutati compresi tra € 176,63 e € 560,00, si applica il contributo minimo di € 14,00.
Trattandosi di un contributo obbligatorio, esso è interamente deducibile ai sensi dell’art. 10, lettera a) del D.P.R. 917/86.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo “difesa fitosanitaria cod. 598 dell’Agenzia delle Entrate” avviene, ai sensi di legge, con il sistema dell’iscrizione ai ruoli esattoriali mediante notifica delle relative cartelle, che costituisce il modo ordinario di esazione del contributo.
Al fine di facilitare i consorziati nel pagamento del contributo, di limitare il costo di esazione e di fornire allo stesso tempo maggiori informazioni sulle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’obbligo contributivo, la notifica delle cartelle esattoriali è preceduta, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 46/99, dall’invio per posta ordinaria, di un Avviso di pagamento, di un’unica rata, solitamente con scadenza annuale al 31 maggio.
Mediante la stipula di apposita convenzione con Agenzia Entrate-Riscossione, il Consorzio attiva questa procedura sollevando il contribuente dalla notifica della cartella e dai relativi oneri aggiuntivi.
Il D.M. n. 321 del 03/09/99 all’art. 1, stabilisce i contenuti del ruolo, disponendo un elenco nel quale al comma c) prevede l’indicazione del codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori.
Il D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 all’art. 127 vieta, nel caso di coobbligati, la doppia imposizione, pertanto, in presenza di proprietà indivise cointestate a più persone, viene indicato un unico nominativo; tuttavia, tutti i cointestati rispondono in solido come da risultanze catastali.
Il Consorzio non riscuote direttamente gli Avvisi o le Cartelle di pagamento, ma vi provvede Agenzia Entrate-Riscossione, presso la quale è possibile controllare se i contributi iscritti a ruolo sono stati tutti corrisposti.
Il mancato o ritardato pagamento dell’Avviso determina la notifica della cartella di pagamento con le relative spese a carico del debitore
Modalità di pagamento degli Avvisi
Gli Avvisi di Pagamento possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d’incasso, presso gli sportelli dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione, anche utilizzando, se disponibili, le apparecchiature POS.
I predetti Avvisi, possono altresì, essere pagati, attraverso la piattaforma pagoPA:
a) con i bollettini allegati ai medesimi avvisi, utilizzando i seguenti canali:
1) tutti gli uffici postali e tutte le banche;
2) gli sportelli bancomat delle banche abilitate, con l’indicazione del numero riportato sul relativo bollettino;
3) le tabaccherie abilitate;
4) le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica e degli ulteriori istituti di pagamento autorizzati tempo per tempo;
b) on line:
1) sul sito internet dell’Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it ovvero utilizzando l’APP Equiclick;
2) utilizzando il servizio di home banking messo a disposizione dalle banche che offrono il servizio CBILL.
Nel caso in cui l’Avviso di Pagamento venga smarrito o accidentalmente non recapitato è possibile effettuare il pagamento, recandosi direttamente entro la scadenza, presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione di Parma oppure, richiedere un duplicato all’Ufficio Ruoli del Consorzio Fitosanitario che provvederà ad inoltrarlo anche via mail.
Il contribuente può decidere altresì di attendere la notifica della Cartella di pagamento che, tuttavia, sarà maggiorata di diritti di notifica e oneri di riscossione secondo la normativa vigente.
Variazioni degli elenchi dei contribuenti
Le eventuali segnalazioni dei contribuenti al Consorzio, per opportuni aggiornamenti dovuti a trasferimenti di proprietà o quanto altro abbia originato variazioni, vengono accettate tutto l’anno e utilizzate per adeguare i ruoli di contribuenza dell’anno successivo.
L’ufficio, preposto a ricevere dette variazioni, riceve con appuntamento, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00, e il lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30.
Per informazioni di carattere generale e/o variazioni di dati anagrafici, l’utente può contattare direttamente il Consorzio Fitosanitario tramite
telefono 0521 – 292910
e-mail: fitosanparma[at]regione.emilia-romagna.it
nicola.martini[at]regione.emilia-romagna.it
Il termine ultimo per la richiesta di aggiornamento, prima dell’emissione del nuovo ruolo, è il 31 gennaio dell’anno in corso.
Il consorziato può altresì segnalare al Consorzio eventuali errori materiali e/o duplicazioni, di importi contenuti nell’Avviso di pagamento ovvero iscritti a ruolo, presentando, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, istanza di “Autotutela” alla quale occorre allegare idonea documentazione. Il Consorzio, dopo le necessarie verifiche, può accogliere l’istanza e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che interrompe le procedure di riscossione.
Per impugnative riguardanti la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’assoggettamento dei terreni all’obbligo contributivo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.