Divieto di abbruciamento dei residui vegetali e deroghe

Immagine copertina Consorzio Fitosanitario di Parma

Con Delibera del 13 Gennaio 2021 la Giunta Regionale ha disposto il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile in alcuni comuni della pianura e della pedecollina per motivi ambientali.

Il divieto non si applica nei comuni dell’ambito “Appennino” (colore azzurro nell’immagine); tuttavia è obbligatorio comunicare, all’apposito numero verde regionale 800 841 051, se si intendono effettuare gli abbruciamenti in questi comuni nelle vicinanza delle aree forestali e dei terreni saldi.

Emilia Romagna

Per maggiori informazioni: Fino al 30 aprile 2021 vietato bruciare i residui vegetali dei lavori agricoli e forestali — Ambiente (regione.emilia-romagna.it)

E’ ammessa una deroga valida nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria: è consentito l’abbruciamento per soli due giorni per ogni proprietario o possessore di terreno, con il limite dei tre metri steri per giorno. 

Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali .

Le procedure da attuarsi per accedere alla deroga sono disponibili nell’allegato 2 alla DGR 189 del 15/02/2021.

Si ricorda comunque che sarà necessario il preventivo avviso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o, appena sarà disponibile, tramite l’apposito applicativo web.

Altre deroghe sono previste in caso di prescrizioni obbligatorie emesse dall’Autorità fitosanitaria.

Con Determinazione dirigenziale n. 2575 del 15/02/2021, il Servizio Fitosanitario regionale ha dettato “Misure per il contenimento del Colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti” e in particolare:

  • raccomanda l’asportazione delle parti vegetali colpite da Erwinia amylovora dai frutteti e dalle piante ospiti, possibilmente durante il riposo vegetativo, tagliando ad una distanza di almeno 70 cm al di sotto dell’alterazione visibile;
  • dispone l’obbligo di abbruciamento dei residui vegetali di cui sopra entro 15 giorni dalla realizzazione dei cumuli;
  • raccomanda che tali abbruciamenti:
  • avvengano in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno;
  • siano effettuati nelle giornate in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n.33/2021, cioè quando il bollettino “liberiamolaria”, emesso da Arpae, non indica allerta smog e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
  • siano eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tali abbruciamenti, per il contenimento del colpo di fuoco batterico, possono essere eseguiti previa trasmissione di una comunicazione, debitamente compilata e firmata, all’indirizzo mail del Servizio Fitosanitario (omp1@regione.emilia-romagna.it), con allegate anche fotografie utili al riconoscimento dei sintomi della malattia nel materiale vegetale da bruciare.

L’abbruciamento, al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto, potrà iniziare solo il terzo giorno dall’invio della comunicazione.

Per ulteriori informazioni: Abbruciamento residui vegetali infetti da Erwinia amylovora. — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)