Limitazione sulla quantità di rame utilizzabile Reg. UE. 1981/2018

Immagine copertina Consorzio Fitosanitario di Parma

REG. UE 1981/2018 LIMITAZIONE QUANTITA’ DI RAME

Il Regolamento UE 1981/2018 ha limitato la quantità di rame utilizzabile sulle colture ad una dose di 28 kg/ha di rame in 7 anni, con conseguente aggiornamento del Reg. UE 540/2011.

Il limite massimo dei 28 kg/ha è quindi ripartibile sulle 7 annate, come da decreto direttoriale del Ministero della Salute.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Un comunicato sulle modalità di recepimento è stato pubblicato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale datato 31/01/ 2019.

Il comunicato nei suoi punti essenziali prevede che:

  1. Al fine di dare immediata applicazione alla disposizione specifica che comporta un’applicazione non superiore a 28 kg/ha di rame nell’arco di sette anni (corrispondenti, in media, a 4 kg/ha/anno), le imprese titolari di autorizzazione sono tenute a presentare entro il prossimo 31 marzo al Ministero della salute un’etichetta che dovrà riportare la seguente frase:
    “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno” – Interpellato in merito il Ministero della Salute ha chiarito che il vincolo è rappresentato dai 28 kg nei 7 anni, i 4 kg di rame per ettaro all’anno sono una raccomandazione. È pertanto possibile una compensazione dei kg di rame distribuiti nel corso dei 7 anni. Sarà necessario modificare le norme che riguardano il periodo di tenuta del registro dei trattamenti che attualmente prevedono 3 anni (5 per il biologico e la produzione integrata);
  2. entro il 31 marzo 2019 dovranno essere presentate al Ministero le nuove etichette che dovranno riportare la frase sopra evidenziata, le etichette non verranno approvate con specifici decreti ma verranno inserite direttamente nella banca dati del Ministero della Salute;
  • i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i lotti di prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale;
  1. i prodotti fitosanitari per i quali entro il termine del 31 marzo 2019 non sarà presentata la nuova etichetta saranno revocati dal 1° aprile 2019:
  • la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 30 settembre 2019
  • l’utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino al 31 marzo 2020
  • l’elenco dei prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato nel sito del Ministero
    chiaramente le etichette revocate non riporteranno il vincolo dei 28 kg nei 7 anni, ciononostante gli utilizzatori dovranno impiegare i formulati tenendo conto comunque del vincolo complessivo dei 28 kg di rame impiegabile nei 7 anni.

Il Ministero della Salute ha emesso un ulteriore comunicato di rettifica ed integrazione al comunicato del 31 gennaio 2019, in data 07/03/2019, la rettifica prevede la seguente nuova formulazione della frase che dovrà essere riportata nelle etichette dei formulati contenenti rame:

“Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno”.

Oltre ad alcuni chiarimenti relativi alla rietichettatura dei lotti prodotti successivamente al 31 marzo 2019 ed alle indicazioni relative alla tracciabilità delle etichette il comunicato ministeriale precisa che:

Per i prodotti fitosanitari il cui utilizzo prevede un quantitativo medio di rame applicato inferiore a 4 kg/ha all’anno la frase suddetta non implica il superamento né delle dosi per singola applicazione né del numero di applicazioni riportate in etichetta. Pertanto, per tali prodotti, devono essere seguite tassativamente le prescrizioni riportate in etichetta in merito a dosi e numero di applicazioni.

Per quanto riguarda i disciplinari di produzione integrata 2019 della Regione Emilia Romagna è stato inserito nelle singole schede di difesa specifiche per coltura la seguente frase:”Si raccomanda di non superare il quantitativo di 4 kg di s.a./ha/anno”.

Il Regolamento UE 1981/2018 (applicazione di massimo 28 kg di rame in 7 anni) si applica anche all’AGRICOLTURA BIOLOGICA, con, in aggiunta, l’ulteriore limitazione di non poter superare l’apporto annuale di rame di 6 kg di s.a./ha/anno, come imposto dal Regolamento CE 889/2008 (testo consolidato al 12/11/2018, allegato II, punto 3, vedi pag. 84 versione allegata).

Testo del Regolamento UE 1981/2018.pdf

Testo del Decreto direttoriale del 31/01/2019.pdf

Testo del Comunicato del Ministero della Salute del 07/03/2019.pdf

Testo del Regolamento UE 540/2011.pdf

Testo del Regolamento CE 889/2008 (testo consolidato al 12/11/2018).pdf