LIMITI ALLO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI IN FUNZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
Le disposizioni per la tutela della qualità dell’aria attualmente in vigore prevedono, fra le diverse misure da attivare dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.
In particolare, nei giorni individuati da bollino rosso sul Bollettino Liberiamolaria https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali, vige il divieto di spandimento di liquami e digestato non palabile in tutti i comuni di pianura, con eccezione della tecnica dell’interramento immediato e dell’iniezione diretta al suolo con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.
La Regione Emilia-Romagna ha emanato una circolare esplicativa in merito alla definizione di liquami zootecnici ed in relazione alle tecniche di distribuzione degli stessi ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell’aria.