Con determina n. 3383 del 13/03/2018 è stato vietato lo spostamento degli alveari da zone contaminate da Colpo di Fuoco Batterico (Erwinia amylovora) a zone ufficialmente indenni (di sicurezza e protette), nel periodo 15 marzo – 30 giugno.
Per far decadere tale divieto, consentendo quindi lo spostamento, è necessaria l’adozione delle misure di quarantena elencate all’art.5 della determina, unitamente alla preventiva ed obbligatoria comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l’apiario (in allegato alla determina), unitamente alla documentazione giustificativa dell’adozione delle suddette misure mediante l’utilizzo dell’apposito atto notorio.
Ulteriori informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: