Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Produzione e commercio vegetali

In questa sezione si possono trovare le principali normative riguardanti i prodotti fitosanitari.

Il mondo dei prodotti fitosanitari, o fitofarmaci, è in continua evoluzione. Negli ultimi anni sono state emanate diverse normative, sia a livello comunitario che nazionale, che hanno determinato importanti modificazioni nelle modalità di produzione ed emissione in commercio, di classificazione ed etichettatura, di misure di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente, di formazione per tutti gli operatori che vendono, acquistano ed utilizzano questi prodotti, al fine di ridurne l’impatto e la dipendenza in agricoltura.

In particolar modo la Direttiva 91/414/CEE ha imposto una revisione di tutte le sostanze attive presenti sul mercato in Unione Europea.  Questo processo, terminato nel 2009, ha comportato l’esclusione di numerose molecole e quindi di prodotti fitosanitari registrati nelle singole nazioni, con la creazione di alcune criticità di difesa per diverse colture.

Contemporaneamente si è proceduto, sempre a livello europeo, all’armonizzazione dei limiti massimi di residuo nei prodotti vegetali destinati all’alimentazione umana, al fine di tutelare maggiormente la salute dell’uomo, ma anche favorire i liberi scambi di prodotti alimentari tra gli stati membri.

Sulla base del D. Lgs. 65/2003 (attuazione di alcune direttive europee), che considera i fitofarmaci come preparati pericolosi e ne disciplina la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura, è stato affrontato anche un processo di riclassificazione e rietichettatura dei prodotti fitosanitari in commercio. La classificazione tossicologica ha riguardato non solo gli effetti acuti e cronici della sostanza attiva sulla salute umana, ma anche le caratteristiche chimico-fisiche ed ecotossicologiche (effetti sull’ambiente) di tutte le sostanze pericolose presenti nel formulato commerciale. Sono state introdotte in etichetta le frasi di rischio (indicate con la sigla R seguita da un numero e la frase corrispondente), i consigli di prudenza (indicate con la sigla S seguita da un numero e la frase corrispondente) e sono state previste le schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario che il rivenditore consegna all’agricoltore per la valutazione del rischio aziendale.

Dal 2015 si è avuto un ulteriore cambiamento nelle etichette dei prodotti fitosanitari, in particolare per quanto riguarda le indicazioni ed i simboli di pericolo: il programma mondiale di armonizzazione (Reg. CE 1272/08) “stabilisce una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimico, che contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il trasporto di merci pericolose e di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente (Earth Summit Meeting  Rio, 1992)”.

La ultime novità normative riguardano le modalità di autorizzazione e l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari definite dal Regolamento CE 1107/09, importante per le ditte produttrici, e l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari introdotta con la Direttiva CE 128/09, che invece ha una ricaduta diretta su coloro che usano i fitofarmaci.

La Direttiva sopra citata è stata recepita con Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 (“Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”). Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. è stato emanato, con Decreto 22 gennaio 2014, il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN) che è entrato in vigore il 13 febbraio 2014. Il PAN prevede specifici adempimenti da parte di vari soggetti pubblici e privati allo scopo di ridurre l’uso, la dipendenza e gli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente dei prodotti fitosanitari.

Con il Decreto n.33/2018 del 22 gennaio 2018 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, i ministeri della “Salute”, “Ambiente e della tutela del territorio e del mare” e “Politiche agricole alimentari e forestali”, di concerto, hanno normato i requisiti necessari ad un prodotto fitosanitario per poter essere liberamente vendibilie ed utilizzabile da parte degli “utilizzatori non professionali”cioè privi di patentinoin ambiente domestico i cui prodotti vengono eventualmente consumati a livello famigliare e non vengono commercializzati. Il 30 dicembre sono stati pubblicati i primi due decreti relativi alla autorizzazione e revoca dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali.

Approfondimenti:

Prodotti fitosanitari per uso non professionale

Decreto sui requisiti dei prodotti fitosanitari per la vendita agli utilizzatori “non professionali”

Restrizioni uso glifosate

Limitazione sulla quantità di rame utilizzabile Reg. UE. 1981/2018


Limitazione all’uso dei neonicotinoidi

Revoca prodotti a base di Mancozeb, Imidacloprid e Zeta-cypermethrin

Revoca prodotti a base di Tiram

Revoca prodotti a base di Oxadiazon

Revoca prodotti a base di Propiconazolo

Revoca prodotti a base di Quinoxifen